Consolidamento mutui

Quando l’importo complessivo dei debiti da consolidare supera i 30mila euro, non è più possibile fare ricorso a forme di finanziamento assimilabili ai prestiti personali. In questi casi, si può comunque richiedere un mutuo finalizzato al consolidamento, noto anche come “mutuo ristrutturazione debiti”. Le rate vengono così distribuite lungo un periodo di tempo medio-lungo, generalmente pari o superiore a 10 anni, riducendo notevolmente le uscite mensili del debitore. I mutui di consolidamento, tuttavia, presentano anche alcuni svantaggi: anzitutto, prevedono garanzie reali sotto forma di ipoteche su immobili di proprietà dei richiedenti, anche quando queste non fossero previste dai debiti originari. Le spese notarili e di istruttoria necessarie per l’accensione possono inoltre incidere in misura rilevante sul costo complessivo dell’operazione. Per questo, il consolidamento tramite mutui conviene soprattutto quando l’importo supera una certa soglia, pari almeno a 50mila euro; per cifre inferiori, l’impatto percentuale delle spese burocratiche è tale da portare il rapporto costi/benefici a livelli di minima convenienza. Di norma, i mutui di consolidamento finanziano sino a un massimo di 500mila euro e comunque non oltre l’80% del valore dell’immobile ipotecato e il 50% in più rispetto ai debiti pre-esistenti. La durata massima è pari a 30 anni e il tasso di interesse può essere fisso, variabile o misto. Se il contratto prevede il consolidamento di un mutuo precedente e al tempo stesso l’erogazione di una somma variabile sotto forma di liquidità, si parla non già di semplice consolidamento ma di mutuo di sostituzione liquidità.